Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di Bari.

A decorrere dal 9 Novembre 2020 ha avuto avvio l’utilizzo del portale https://impresainungiorno.gov.it al fine di gestire vari tipi di istanze, segnalazioni e certificazioni.

A decorrere dal 13 Aprile 2021 è stato ampliato il novero sia delle Amministrazioni competenti sia dei tipi di procedimento per i quali il portale  https://impresainungiorno.gov.it risulterà l’unica interfaccia utilizzabile dagli operatori economici e dai rispettivi consulenti.

A decorrere dal 3 giugno 2024 il novero dei procedimenti di competenza del Comune avviabili attraverso il portale  https://impresainungiorno.gov.it viene ulteriormente implementato. Qui di seguito se ne riportano gli elenchi, ordinati sia per Amministrazione Competente che per Tipologia. Gli aggiornamenti riguardano i procedimenti di competenza del Comune, riferiti alle Attività Temporanee, all’Esercizio Attività ed al c.d. Altro.

Elenchi Procedimenti da avviare utilizzando https://www.impresainungiorno.gov.it secondo l’Amministrazione competente:

 

Elenchi Procedimenti da avviare utilizzando https://www.impresainungiorno.gov.it secondo la tipologia:

 

Si precisa che per un periodo di 30 giorni decorrenti dal 3 giugno 2024 saranno ancora accolte istanze anche a mezzo PEC riferite ai procedimenti di nuovo avvio. Decorso tale termine questi procedimenti saranno accolti solo attraverso il Portale Impresainungiorno.

Tutte le pratiche ed istanze già avviate prima del 3 giugno 2024 per il tramite di PEC saranno comunque portate a compimento con le modalità già precedentemente in essere, e dunque NON È NECESSARIO RE-IMMETERE L’ISTANZA O RIAVVIARE LA PRATICA.

Per ogni altro tipo di procedimento, non elencato in precedenza e quindi non attivabile tramite il portale impresainungiorno.gov.it è possibile presentare le istanze al SUAP a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected].

La trasmissione tramite PEC può essere effettuata direttamente dall'interessato, purché munito di firma digitale, oppure tramite un intermediario, che, in virtù di procura speciale, oltre a trasmettere tramite PEC tutta la documentazione (domanda o SCIA e relativi allegati), la firma digitalmente, in nome e per conto del delegante.
La firma digitale deve essere apposta su ciascun allegato.
Nell'oggetto della PEC va indicato il tipo di attività (ad esempio: "COMMERCIO SU AREA PUBBLICA", ecc.), oltre a cognome e nome o ragione sociale del titolare, ed il relativo codice fiscale o partita IVA.
In caso di SCIA, dalla data della ricevuta della PEC o dalla data di inserimento on line, l'attività può essere immediatamente avviata.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
La domanda o la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del D.L. n. 112/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1190; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Ogni singolo documento e/o allegato trasmesso via PEC deve essere in formato PDF e sottoscritto digitalmente.
Qualora il volume degli allegati non consenta la trasmissione con un unico messaggio si potranno trasmettere ulteriori allegati con successivi messaggi con lo stesso oggetto del primo invio con l'indicazione "Allegato n. ____" (indicare il numero progressivo degli allegati).
Gli allegati dovranno essere accorpati secondo un ordine logico che consenta l'individuazione del contenuto, per esempio:
Documentazione amministrativa: domanda, procura, copie digitali documentazione, copie scannerizzate dei versamenti;
Documentazione tecnica: progetti, planimetrie, verifiche e attestazioni tecniche. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP),
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 novembre 2011 ("Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive")
Legge 11 novembre 2011, n. 180, contenente "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 ("Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese,
Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein)
D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 ("Procedimenti amministrativi in materia di commercio).
Determinazione del Dirigente del Servizio Attività economiche-Consumatori della Regione Puglia del 25 marzo 2011, n. 98, di approvazione della modulistica per il commercio.